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Comunicazione Fatture Emesse-Ricevute (ex-Spesometro)
L’art. 4 del DL 193/2016 ha abolito lo spesometro annuale e introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, la Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Tale novità è volta a fornire all’Agenzia delle Entrate uno strumento in più contro la lotta all’evasione fiscale. Il nuovo adempimento, infatti, unitamente alla Comunicazione liquidazioni periodiche IVA, dovrebbe consentire all’ente statale un maggiore ed immediato controllo tra i dati comunicati e i versamenti effettuati dai contribuenti e una più efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti.
La Comunicazione dati fattura consisterà nell’invio dei dati relativi alle fatture emesse, quelle ricevute, comprese le bolle doganali, e le note di variazione.
Per ogni singolo documento, in base all’art. 4 del DL 193/16, dovranno essere comunicati:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti;
- data e numero fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.
Come evidenziato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/e di febbraio 2017, possono non essere comunicate le fatture elettroniche emesse e ricevute se già acquisite tramite il Sistema di Interscambio (SDI), “se ciò risulta più agevole” per il contribuente.
Non devono invece essere inviate le informazioni relative alle operazioni attive e passive non
documentate da fattura (ad esempio quelle documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale) a
prescindere dall’importo e le schede carburante.
Le tipologie di documenti da trasmettere:
- Fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (per esempio quelle annotate nel
registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/1972);
- Fatture ricevute e bollette doganali, registrate ai sensi dell’art 25 del DPR 633/1972, ivi
comprese le fatture ricevute da soggetti ce si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio;
- Note di Variazione delle fatture emesse e ricevute.
